STATUTO G.G.E.V.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1.
È liberamente costituita l'Associazione denominata RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE – acronimo G.G.E.V. - con sede in Comune di Ferrara, viale Cavour, 142 C .F. 93019600381.

ART. 2.
L'Associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento la figura di un Martin Pescatore in volo.

ART. 3. DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo non determinato.

ART. 4. PRINCIPIO FONDAMENTALE
L'Associazione è ancorata al principio costituzionale di solidarietà (Art. 2 Cost.).

ART. 5. LA RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI
L'Associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su un piano di pari dignità.

ART. 6. PRINCIPIO DI AUTONOMIA
L'autonomia è il principio non rinunciabile dell'Associazione.

ART. 7.
Il presente Statuto è uniformato ai principi della Legge 11 Agosto 1991 n. 266.

TITOLO II – SCOPO

ART. 8. FINALITA'
L'Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l'educazione ed il recupero ambientale e per attività di Protezione Civile.
Il suo è un servizio ad un tempo reso alla collettività ed alla persona.
Per svolgere a tal fine una proficua attività, l'Associazione si propone:
•  di operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;
•  di far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata nell'ambito delle disposizioni legislative in vigore;
•  di assumere le seguenti iniziative:
•  il costante aggiornamento della normativa posta a tutela dell'ambiente;
•  promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente;
•  collaborare attivamente con Enti Pubblici già operanti sul territorio in particolare con competenza in materia di inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo, escavazione dei materiali litoidi, polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale, raccolta dei prodotti del sottobosco, funghi e tartufi, tutela della flora protetta; avuto, in ogni caso, riguardo delle relative normative;
•  partecipare alla organizzazione dei corsi per la preparazione di aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti, aventi per oggetto l'ambiente;
•  collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico;
•  collaborare e sostenere altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi.

ART. 9.
Per l'attuazione del proprio scopo, l'Associazione può intraprendere attività commerciali, produttive marginali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera g), Legge 11 Agosto 1991 n. 266.

TITOLO III – I SOCI

ART. 10. CATEGORIE DI SOCI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Tra gli associati si possono distinguere:
•  Soci con decreto, e sono le guardie che hanno ottenuto il decreto di nomina ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/89;
•  Soci in attesa di decreto, e sono i soci che, superato l'esame di idoneità tecnica, hanno chiesto il rilascio del provvedimento;
•  Soci senza decreto, tutti coloro che condividendo le finalità e le motivazioni dell'Associazione, hanno dato prova di poter utilmente operare per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, hanno superato positivamente il previsto periodo di tirocinio di almeno 6 mesi e, quindi, sono stati ammessi all'Associazione.
Le prestazioni dei soci sono dunque diversificate: ciascuno presta a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione.
L'ordinamento dell'Associazione è, tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.
L'ammissione avviene su domanda scritta dell'interessato.
Gli aspiranti soci ai fini della verifica dei requisiti di ammissione, possono essere ammessi alle attività dell'Associazione.

ART. 11. DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI – LIBERTA' E GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI
L'atteggiamento degli associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità nell'espletamento del servizio, fedeltà e coerenza avuto riguardo alla componente deontologica dell'Ente.
Gli associati sono altresì tenuti al dovere di diligenza.
Gli associati hanno l'obbligo di osservare con scrupolo le norme statutarie, i deliberati degli organi sociali e le disposizioni del Regolamento.
I medesimi sono altresì strettamente tenuti ad uniformare il loro intervento alle direttive impartite dall'organizzazione.
Le prestazioni degli associati sono libere, spontanee, gratuite, del tutto disinteressate.
Gli associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio, è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria prescelta.
Gli associati sono tenuti a pagare l'annuale quota associativa.
I rapporti interni tra gli associati e verso l'esterno e nei confronti dei terzi sono retti dal principio di correttezza e buona fede.
In caso di grave inosservanza degli obblighi contenuti nel presente statuto o per altri gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio, sentito il Collegio dei Probiviri.
Il procedimento deve essere rispettoso della dignità della persona.
La decisione può essere presa solo previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono, e deve essere motivata.
L'escluso può, in ogni caso, ricorrere all'autorità giudiziaria.
Tutti gli associati hanno diritto e in pari tempo dovere di partecipare in modo effettivo alla vita ed alle iniziative dell'associazione.
Hanno altresì diritto di intervento e di voto all'Assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.
L'associato ha diritto di accesso agli atti dell'Associazione fatta eccezione per i dati personali.
E' dato all'associato il libero recesso del rapporto associativo.
Chi recede, è escluso o, comunque, cessa l'appartenenza all'Associazione, non può ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati né pretendere la quota del fondo comune.

TITOLO IV – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12. LIBERA ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE – DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA
Sono organi dell'Associazione:
•  L'Assemblea Generale;
•  Il Consiglio Direttivo;
•  Il Collegio dei revisori dei conti;
•  Il Collegio dei Probiviri .
Le cariche sociali sono liberamente elettive e gratuite, di durata biennale.
La struttura dell'Associazione è democratica.

ART. 13. L'ASSEMBLEA – PRINCIPIO DI SOVRANITA' E PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO
E' costituita in Assemblea l'universalità degli associati.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è formata dai soci che come tali risultino iscritti nell'apposito Libro al tempo della convocazione.
L'Assemblea è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per approvare il bilancio, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando lo richieda almeno un decimo degli associati.
La convocazione avviene mediante avviso personale da spedire al domicilio di ciascun associato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta.
L'avviso deve contenere l'indice analitico degli oggetti da trattare.
Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto. È dato il voto per l'unica rappresentanza fatta per iscritto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per l'elezione delle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione. Le liste possono essere proposte anche durante la seduta assembleare.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I voti sono palesi ad eccezione dei voti riguardanti le persone.
L'Assemblea ha, tra l'altro, le seguenti ulteriori attribuzioni:
•  elegge i membri del consiglio;
•  nomina i Revisori dei Conti ed i Probiviri e delibera i programmi dell'Associazione;
•  approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni annuali redatte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori;
•  approva, su proposta del Consiglio o a richiesta motivata di un decimo degli associati, modifiche al testo statutario;
•  stabilisce l'ammontare dell'annuale quota associativa;
•  delibera lo scioglimento e la conseguante liquidazione dell'Associazione;
•  approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
L'Assemblea conosce altresì di ogni questione sottoposta al suo esame dal consiglio.
Le deliberazioni assembleari devono constare di apposito verbale redatto dal segretario sotto la direzione del presidente.

ART. 14. L'AMMINISTRAZIONE – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta e amministrata da un consiglio composto da un numero variabile – da un minimo di sette ad un massimo di quindici – di membri eletti dall'Assemblea. La determinazione del numero spetta ogni volta dall'Assemblea stessa.
Il Consiglio opera avuto riguardo agli indirizzi ed alle direttive generali espresse dall'Assemblea. Al Consiglio sono conferite, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:
•  il Consiglio elegge, tra i sui membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Economo, che durano in
carica sino alla scadenza dell'organo;
•  da' esecuzione ai deliberati assembleari;
•  organizza e coordina l'attività dell'Associazione;
•  conosce dell'ammissione, dell'esclusione e del recesso dell'associato.
Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri. Il Consiglio può dar vita ad un Comitato Scientifico per la ricerca e per l'aggiornamento scientifico e legislativo.
La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso spedito dal Presidente almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; nei casi di urgenza può essere disposto a mezzo telegramma o via fax o, ancora, per telefono e senza l'osservanza di tale termine.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il voto non può essere dato per rappresentanza ed è palese.
Nel caso di vacanza della carica di consigliere a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 15. IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE – IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
Al Presidente spetta il potere di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Al Presidente è riconosciuta inoltre una privilegiata funzione di impulso e coordinamento dell'attività dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente, al quale spetterà in tal caso anche il potere di rappresentare l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. L'intervento del Vicepresidente costituisce di per se solo, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo e di vigilanza dell'amministrazione.
Il Collegio deve controllare l'amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge, accertare la regolare tenuta della contabilità.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non associati. I membri del Collegio sono nominati dall'assemblea. L'ufficio è gratuito ed incompatibile con il mandato dell'amministratore.

ART. 17. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è posto a presidio della componente deontologica dell'Ente per la tutela sia degli interessi generali e di immagine che dei diritti delle minoranze e del singolo associato.
Il Collegio esprime risoluzioni che non vincolano gli organi associativi, ma le decisioni contrarie e difformi di questi ultimi devono essere convenientemente motivate.
Nel procedimento per l'esclusione, il Collegio esprime parere obbligatorio non vincolante.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE – OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE BENI

ART. 18. LE RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:
•  contributi degli aderenti;
•  contributi dei privati;
•  sovvenzioni e lasciti testamentari;
•  rimborsi derivanti da convenzioni;
•  beni mobili ed immobili;
•  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 19. IL FONDO COMUNE
I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione ne costituiscono il Fondo Comune.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio.
I beni e le loro rendite sono destinati in via esclusiva al conseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 20. OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Quest'ultima deve approvare il documento entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio deve essere corredato dalle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori ed essere redatto con chiarezza, precisione e veridicità.

ART. 21. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE – DEVOLUZIONE BENI
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residuati dopo la liquidazione devono essere devoluti a esclusivi fini solidaristici , ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22. VINCOLO
Lo Statuto vincola alla propria osservanza tutti gli associati.

ART. 23. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alla disciplina speciale e , in difetto, alle disposizioni contenute nel Codice Civile.