REGOLAMENTO GENERALE G.G.E.V.

CAPITOLO 1 : I Soci

ART. 1
Sono soci del Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Ecologiche Volontarie – G.G.E.V. – le singole G.G.E.V. e gli Aspiranti G.G.E.V. come previsto dallo Statuto.

ART. 2
Tutti i Soci, sono tenuti a frequentare:
•  le riunioni periodiche per l'organizzazione delle attività;
•  i corsi di aggiornamento previsti dalla L.R. 23 03/07/89;
•  gli eventuali corsi tematici organizzati dal Raggruppamento e/o dall'amministrazione provinciale. I Soci G.E.V. si impegnano in ogni attività inerente le finalità statutarie e il buon funzionamento del Raggruppamento per un minimo di 96 ore annue.

ART. 3
La G.E .V. compila con accuratezza il modulo/rendiconto di servizio mensile lo consegna al Coordinatore di Zona entro il 10 del mese successivo, unitamente a copia dei verbali, delle denunce e di quant'altro il medesimo abbia inviato direttamente agli Organi o agli Enti competenti.
I servizi di vigilanza dovranno essere sempre concordati/programmati col coordinatore.

ART. 4
I Soci in attesa di decreto ed i Soci sprovvisti di decreto di nomina G.G.E.V.,possono accompagnare i Soci effettivi nelle uscite di vigilanza ed operare in prima persona in ogni altra attività sociale

ART. 5
I Soci sono tenuti a pagare la quota sociale annuale entro il termine massimo del 31 marzo. I Soci che entro l'anno non abbiano versato la quota sociale, sono esclusi dal diritto di voto in Assemblea e dalle elezioni alle cariche sociali, nonché dalla fruizione di tutti i servizi. Sopraggiunto i secondo anno di morosità Essi dovranno essere considerati decaduti, depennati dall'Elenco dei Soci e non più proposti per il rinnovo del decreto prefettizio di Guardia Giurata.

ART. 6
I Soci possono e devono frequentare le sedi del Raggruppamento, svolgere in esse tutte le attività che si ritengono utili purché compatibili con gli indirizzi decisi dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo.
I soci devono usare con cura i mezzi e le attrezzature ricevuti in uso o in dotazione (provvedere alla loro manutenzione e pulizia).
Per l'uso dei materiali dell'Associazione si rimanda all'apposito Regolamento di Servizio (Allegato 1), in ogni caso i materiali dell'Associazione possono essere utilizzati solo per attività proprie al Raggruppamento, devono essere prelevati previo accordo con il Responsabile dei materiali (che registrerà “la consegna” su apposito registro), tenuti per il solo tempo necessario a svolgere l'attività di servizio in oggetto e non possono diventare di uso esclusivo di una o di poche G.E.V. senza che vi sia, in tal senso, una delibera motivata del Consiglio Direttivo.
Tutte le mansioni, gli incarichi e le attività di qualsiasi genere, da chiunque svolti, sono, di norma, effettuate a titolo gratuito. Il C.D. per l'espletamento di determinati servizi convenzionati con Enti o Associazioni può prevedere, previo parere favorevole del Tesoriere, la corresponsione di un rimborso spese, in questo caso i Soci – in particolare G.E.V. – devono garantire la propria disponibilità secondo i programmi di attività convenzionati.

CAPITOLO 2 : Operatività Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

ART. 7
Il Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie fa propri gli art. 3, 6, 8, 9 della L.R. 23 del 03/07/89 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” e le Direttive di attuazione già emanate o che la Regione intenderà emanare per meglio interpretare la Legge stessa.
Il Regolamento di Servizio (approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza) è parte integrante del presente Regolamento Generale ed individua i compiti ed i doveri dei Soci durante i servizi di vigilanza (Il Regolamento di Servizio costituisce l'Allegato 1 del presente Regolamento).
Di seguito si riportano in modo schematico, i principali compiti delle G.E.V.:
•  attività di sensibilizzazione, di didattica e di educazione ambientale;
•  accertamento (nei modi e forme previsti dalla L.R. 23/89) delle violazioni alle disposizioni in materia ecologica ed ambientale contenute in norme statali e regionali, in regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nonché nei provvedimenti istitutivi di parchi e riserve;
•  collaborazione con gli Organi preposti dalla Legge al controllo di:
•  inquinamento idrico, atmosferico e del suolo;
•  smaltimento dei rifiuti;
•  escavazione di materiali litoidi e polizia idraulica;
•  salvaguardia dei prodotti del sottobosco;
•  protezione della fauna selvatica e controllo dell'esercizio della caccia e della pesca;
•  disciplina urbanistica regionale, provinciale e comunale relativa alla tutela del patrimonio naturale e paesaggistico;
•  disciplina dei parchi regionali, provinciali e comunali, delle riserve naturali e delle foreste demaniali;
•  difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
•  rumore, inquinamento acustico;
•  attività di protezione civile.

CAPITOLO 3: Organi

Assemblea

ART. 8
L'Assemblea integra, discute e vota gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo. Gli argomenti presentati alla voce “varie ed eventuali” potranno essere discussi o esaminati.
L'Assemblea inoltre definisce le quote sociali annuali.
Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti.

Consiglio Direttivo

ART. 9
Il Consiglio Direttivo è organo di guida e di governo del Raggruppamento.
Esso è composto da 7 a 9 membri, tutti eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci in regola con i versamenti delle quote sociali, che abbiano compiuto un'anzianità di almeno 6 mesi.
Il Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni bimestre.
Esso nomina al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e il Responsabile dei Mezzi.

ART 10
Il Consiglio Direttivo dirige il Raggruppamento, ne promuove le iniziative e le manifestazioni; ne amministra il patrimonio, anche per gli atti straordinari; delibera l'ammissione dei nuovi Soci; convoca le Assemblee e ne formula l'ordine del giorno; valuta il bilancio e presenta annualmente la relazione economica e quella sull'attività svolta all'Assemblea; cura l'esecuzione delle delibere assembleari e l'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento di Servizio; stipula le convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni; inoltra alla Provincia, la richiesta di rilascio e di rinnovo dei decreti delle G.E.V..
Il C.D. cura l'esecuzione delle delibere, prepara i lavori dello stesso, controlla il rispetto delle Convenzioni in essere e provvede a verificare (e garantire) l'ordinario funzionamento delle attività del Raggruppamento compreso il lavoro delle Zone, dei Settori e delle Commissioni.

ART 11
I Soci che assumono – volontariamente – responsabilità di direzione (Presidenza, Direttivo, Coordinatori di Zona, di Settore o di Gruppo di Lavoro) al fine di garantire il buon funzionamento organizzativo e salvaguardare l'autonomia decisionale (e operativa) del Raggruppamento devono:
•  impegnarsi prioritariamente nei compiti propri del ruolo di direzione accettato, garantendo l'efficacia e l'efficienza nel settore o nella zona di cui ci si è assunti la responsabilità;
•  garantire l'impegno (di direzione) assunto nel Consiglio Direttivo G.E.V. come prioritario rispetto ad eventuali incarichi in altre Associazioni con finalità analoghe. L'impegno dei “Dirigenti G.E.V.” in livelli direttivi o in analoghi incarichi di responsabilità in altre Associazioni con finalità analoghe non è auspicabile.
Gli incarichi di Consigliere, Sindaco o Probiviro, sono tra loro incompatibili, l'eletto dovrà optare per uno solo di essi.

ART. 12
L'Associazione si struttura organizzativamente in Zone Territoriali, Gruppi di lavoro tematici (settori) e Commissioni a termine (per progetti).
Le Zone sono gruppi di Soci che per necessità operativa o particolari interessi svolgono la loro attività principalmente, ma non unicamente, in una determinata area geografica.
Il C.D., verificata la necessità di attivare una (nuova) Zona, un Settore d'intervento tematico o una Commissione temporanea, favorisce i Soci interessati ad organizzarsi in tale senso.
Il Coordinatore o il Responsabile di Zona viene proposto dalle G.G.E.V. della Zona; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato/a. i Responsabili dei settori tematici vengono designati dal Consiglio Direttivo (sentiti gli interessati). Coordinatori e Responsabili assumono un ruolo di direzione all'interno del Raggruppamento e possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.D. (anche se non sono membri eletti). Essi devono redigere, ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta e sono il referente per tutto l'operato delle G.E.V. di quella Zona o di quel Settore di intervento.
I Responsabili di Zona e di Settore possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non Soci ove ne ravvisino la necessità.
Il Coordinatore (o il Responsabile) di Zona si deve impegnare a:
•  promuovere, coordinare e gestire le attività del Raggruppamento (derivanti da convenzioni o meno), compresa la gestione organizzativa di eventuali corsi di formazione che si dovessero svolgere nella propria Zona;
•  convocare, almeno mensilmente, la riunione delle G.E.V. (e degli aspirati G.E.V. e di eventuali persone interessate) della Zona;
•  mantenere e sviluppare i contatti con tutte le Guardie Ecologiche Volontarie (e con gli aspiranti G.E.V.) residenti nella Zona o interessate ad operare in essa, favorendone la responsabilizzazione ed il coinvolgimento nelle attività;
•  sollecitare le singole G.E.V. a consegnare la disponibilità per l'effettuazione di servizi di vigilanza, per il mese successivo, entro il giorno 15 di ogni mese;
•  programmare i turni di vigilanza ed ogni altra attività del Raggruppamento derivante dalle convenzioni in essere con i Comuni, i Parchi, la Provincia o l'ARPA;
•  gestire e sviluppare i rapporti con le Amministrazioni Comunali, i Consorzi, le Scuole, i Parchi o i Corpi addetti alla vigilanza esistenti od operanti in quell'area;
•  ricordare alle G.E.V. di compilare mensilmente il rapporto di servizio;
•  richiedre, sollecitare se necessario, alle G.E.V. di produrre tempestivamente i documenti necessari per il rinnovo del decreto prefettizio;
•  garantire, anche attraverso la distribuzione di incarichi e “lavori”, la corretta gestione, la manutenzione e la pulizia della Sede e dei materiali dell'Associazione;
•  partecipare alle riunioni del Direttivo Provinciale;
Quanto sopra esplicitato, per i Coordinatori di Zona, vale, con gli opportuni adeguamenti, anche per i Responsabili di Settore operativo (di Commissione temporanea e gli Incaricati).
In particolare essi devono:
•  promuovere, coordinare e gestire le attività del Raggruppamento nel Settore (o Commissione) specifico;
•  organizzare e pubblicizzare riunioni aperte per tutte le G.E.V. e per gli aspiranti G.E.V. interessate a quello specifico settore (rifiuti, protezione civile, acque, parchi,..ecc.);
•  relazionare sull'attività svolta nel proprio settore e promuovere nuove attività di lavoro da sottoporre al Consiglio Direttivo;
•  promuovere i rapporti con Enti Locali, Consorzi, Scuole, Parchi, ARPA, Consulte, Corpi Militari o altre Associazioni di volontariato nell'ambito del “settore” di competenza;
•  ricordare alle G.E.V. di compilare mensilmente il rapporto di servizio per le attività svolte nel settore;
•  garantire, anche attraverso l'attribuzione di incarichi e “lavori”, la corretta gestione, la manutenzione e la pulizia dei locali e dei materiali dell'Associazione;
•  partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale qualora all'ordine del giorno siano inseriti progetti da lui coordinati;
•  partecipare ad eventuali riunioni regionali delle analoghe Commissioni della Federgev Emilia-Romagna.

ART. 13
Il Presidente chiama a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, i Responsabili di Zona o di settore, ed invia per conoscenza la convocazione ai Sindaci ed ai Probiviri. Può altresì convocare con funzioni consultive qualunque Socio o altra persona ritenuta utile.

ART. 14
Le decisioni del C.D. vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità il Presidente o il Vicepresidente, che lo sostituisce, hanno il voto decisionale. L'astensione abbassa il quorum dei voti nel calcolo della maggioranza semplice. Le decisioni sono vincolanti per tutti i Consiglieri compreso il Presidente.

ART. 15
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono documenti interni che devono essere messi a disposizione del Socio che lo chieda, di volta in volta, per la consultazione presso la Sede del Raggruppamento.

ART. 16
Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo conserva l'incarico per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Presidente e Vicepresidente

ART. 17
Il Presidente è eletto all'interno del C.D., i consiglieri esprimono una preferenza, il secondo per numero di voti ricoprirà la carica di Vicepresidente; in caso di parità si procederà a nuova votazione limitatamente ai candidati già individuati. In caso di dimissioni, di uno dei due incaricati, entro 15 giorni il Consiglio Direttivo effettuerà nuove votazioni, non prima di aver integrato il numero di Consiglieri con il primo dei non eletti.
Il Presidente convoca il C.D. nei modi e tempi previsti dallo Statuto e ne presiede le riunioni, presiede le Assemblee, tiene i contatti con Enti ed Associazioni, contribuisce al reperimento dei finanziamenti.
Il Presidente è tenuto a rappresentare il Raggruppamento in Federgev o a farsi rappresentare da uno o più soci di sua fiducia tramite delega scritta.
In caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, il quale ne fa le veci a tutti gli effetti e, in mancanza anche di questo, il Consigliere più anziano per iscrizione al Raggruppamento.

Segretario

ART. 18
Il Segretario è eletto all'interno del C.D., conserva e tiene aggiornati il protocollo, gli archivi sociali, le rendicontazioni di servizio delle G.E.V. e mantiene i contatti con i Soci.
Il Segretario sovrintende all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del C.D. e delle Assemblee, collabora all'esazione delle quote sociali, segnala casi di morosità, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Tesoriere

ART. 19
Il Tesoriere è eletto all'interno del C.D., ha la firma sociale, disgiunta da quella del Presidente, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, quali:
•  apertura di conti correnti, di corrispondenza, di libretti nominativi, nonché disposizioni per eseguire prelevamenti da detti conti, anche mediante l'emissione di assegni all'ordine di terzi;
•  incassare somme e quanto altro dovuto al Raggruppamento da chiunque, anche sotto forma di contributi, rilasciando quietanze nelle forme richieste; riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, rimesse bancarie oltre che mandati dagli uffici pubblici di qualsiasi sede, in Italia e all'estero;
•  tenere i libri contabili del Raggruppamento e le relative documentazioni, compiere tutti gli atti richiesti dai competenti uffici fiscali e tributari, emettere ricevute e fatture con relative quietanze;
•  fare qualsiasi operazione presso le poste e telegrafi, compresi apertura di conti correnti postali e relative operazioni di versamento e di prelievo, nonché ritirare raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenenti valori;
•  riscuotere le quote sociali;
•  esaminare le richieste di rimborso e definire le modalità di pagamento in accordo con il Consiglio Direttivo;
•  redigere il bilancio annuale e presentarlo al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione dell'Assemblea che deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il Tesoriere svolge ad ogni richiesta della maggioranza del C.D. e comunque almeno ogni sei mesi, una breve relazione sulla situazione economico-finanziaria del Raggruppamento e porta, per la ratifica, l'elenco delle spese sostenute nel periodo.
Il Tesoriere collabora col Responsabile dei materiali alla tenuta ed aggiornamento del Libro d'uso e di costo dei mezzi e attrezzature. In questo Libro devono essere riportati tutti i mezzi e le attrezzature del Raggruppamento, la loro collocazione fisica, il loro costo di gestione (e manutenzione), lo stato di conservazione ed il “grado” di utilizzo (al fine di determinare un bilancio costi/utilità per ogni materiale).

ART. 20
Segretario e Tesoriere possono, ove ne ravvisino la necessità, farsi coadiuvare da persone di loro fiducia, anche non Soci.

ART. 21
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, possono acquistare autonomamente il materiale di consumo ordinario al miglior prezzo a parità di offerta, senza delibera del C.D. fino ad un massimo di 100 €..
L'acquisto di attrezzature o impegni di spesa devono essere preventivamente deliberati dal C.D. col vincolo del miglior prezzo a parità di offerta.

CAPITOLO 4: Modifiche al Regolamento

ART. 22
Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate a maggioranza, dall'Assemblea dei Soci.
Le proposte di modifica sono portate in Assemblea per la discussione quando siano sottoscritte da almeno un quinto dei Soci o siano fatte proprie dal Consiglio Direttivo; esse dovranno essere portate a conoscenza dei Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

ART 23
Per quanto non contenuto in questo Regolamento, compresi gli Allegati 1 e 2, si rimanda allo Statuto, alla L.R. 23/89 ed alle Direttive di applicazione della Regione.