REGOLAMENTO DI SERVIZIO G.G.E.V.

Premessa
La Guardia Giurata Ecologica Volontaria (G.G.E.V.) disciplinata dalla Legge Regionale 3 luglio 1989 n. 23, opera in base alle facoltà concesse ed agli specifici compiti definiti nell'atto di nomina stesso, nell'abito e nei modi stabiliti dalle Leggi in vigore.
Le G.G.E.V. svolgono il servizio in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa responsabili e consapevoli di esercitare un servizio pubblico e di pubblica utilità.
Le Guardie in servizio devono operare con fermezza e nel contempo con la massima correttezza. Sempre consci dell'importane ruolo di educatore ambientale, le G.G.E.V. devono avere un comportamento improntato al rispetto della dignità della persona, alla tutela della libertà personale, alla massima educazione, tenendo presenti le finalità educative e repressive del proprio Istituto.
Le G.G.E.V. prestano il proprio servizio a titolo gratuito, al di fuori di ogni rapporto di pubblico impiego o lavoro; in particolare le Guardie che operano per il Raggruppamento sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni:

ART. 1 – Ambiti e modi operativi
•  Operare nel rispetto delle Leggi vigenti.
•  Collaborare con Enti Pubblici e Forze di Polizia nell'ambito della ricerca, studio, educazione ambientale, vigilanza su tutti i fronti di interesse ambientale.
•  Collaborare con le autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e nelle emergenze di carattere ecologico.
•  Operare solo ed esclusivamente su servizi programmati predisposti dal Coordinatore di riferimento.
•  Non esprimere o divulgare opinioni con parole o fatti contrastanti a quanto stabilito dalle Leggi per le quali sono chiamate ad operare.
•  Consegnare nei tempi e nei modo indicati dal Raggruppamento la documentazione necessaria per il rinnovo dei Decreti.
•  Partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.

ART. 2 - Attrezzature
Tutte le attrezzature concesse in uso alle Guardie sono di proprietà del Raggruppamento o comunque concesse in uso al Raggruppamento che ne è responsabile. Tali attrezzature dovranno essere conservate con la massima cura.

ART. 3 – Uso apparecchiature elettroniche, ricetrasmittenti e automezzi
•  L'uso di particolari attrezzature di rilevazione è consentito ai soli soci ai fini del servizio.
•  L'uso delle apparecchiature ricetrasmittenti è consentito previa acquisizione, da parte dell'utilizzatore, del disciplinare d'uso e delle caratteristiche dell'apparecchio.
•  È fatto espresso divieto rivelare informazioni a chiunque non autorizzato relativamente alle frequenze utilizzate, nominativi degli operatori e tipo di apparati.
•  Tutte le comunicazioni ricevute durante l'uso degli apparati ricetrasmittenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
•  È fatto espresso divieto rivelare le caratteristiche, la marca, i sistemi, le tecnologie utilizzate per la vigilanza dal Raggruppamento.
•  È fatto obbligo a chiunque registrare il prelievo di qualsiasi materiale e attrezzatura nell'apposito registro e compilare l'eventuale modulo di utilizzo.
•  L'uso degli automezzi è concesso previa prenotazione con priorità ai servizi di protezione civile; nel caso di automezzi speciali viene concesso solo al personale abilitato.

ART. 4 – Uniformi e abbilgiamento
Il servizio dovrà, salvo diverse indicazioni specifiche, essere svolto indossando l'uniforme in dotazione che dovrà essere in buone condizioni d'uso, pulita, e dotata esclusivamente dei distintivi identificativi previsti per il tipo di servizio. Ogni Guardia deve sempre portare al braccio, ben visibile, il bracciale regolamentare ed esibire, all'atto del controllo, il proprio Tesserino di riconoscimento.
La camicia deve essere indossata dentro i pantaloni. Durante lo svolgimento di un servizio i capi indossati dovrebbero risultare il più possibile uniformi tra gli stessi componenti del gruppo.
Le calzature e gli zaini dovranno avere tinte consone all'abbigliamento e all'ambiente.

ART. 5 – Segreto d'ufficio
Nell'espletamento del servizio o in relazione al medesimo è d'obbligo il segreto d'ufficio e la riservatezza.
L'inosservanza del segreto d'ufficio, configura l'ipotesi di reato delineata dall'art. 326 C .P..
L'elemento materiale del reato consiste nel portare a conoscenza di persona non espressamente autorizzata, una notizia che deve essere segreta (o riservata), ovvero tenere un comportamento, positivo o negativo, che comunque faciliti al soggetto non autorizzato la cognizione della notizia.

ART. 6 – Zone di vigilanza
Le zone di servizio sono quelle che derivano dalle convenzioni stipulate e ogni zona potrà avere uno specifico Regolamento.

ART. 7 – Atti di vigilanza
•  Prima di contestare un illecito le Guardie, dopo essersi qualificate ed esibendo il Decreto Prefettizio, sono tenute a procedere all'identificazione del trasgressore.
•  Durante il servizio e in condizione di accertamento/contestazione dell'infrazione le Guardie devono (salvo validi motivi che lo rendano impossibile) redigere e notificare subito il verbale di accertamento rilasciandone copia al trasgressore.
•  Tutti i sequestri devono essere seguiti da regolare verbale di sequestro redatto sul posto, con copia da conservare alla segreteria del Raggruppamento.
•  Tutti gli atti di vigilanza devono essere registrati sull'apposita modulistica.

ART. 8 – Difesa passiva
Le G.G.E.V. no svolgono servizio armato, dovranno indi astenersi d intraprendere interventi pericolosi senza l'apporto di Forze di Polizia.

ART. 9 - Obblighi minimi di ore
Tutte le G.G.E.V., sulla scorta della Legge Regionale, devono effettuare servizi per un minimo di 96 ore/anno.

ART 10
Il servizio svolto è di carattere pubblico, perciò non può essere interrotto o non svolto senza comunicazione al Coordinatore.

ART 11
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle Leggi in vigore.

ART. 12 - Disciplinare
Per il mancato rispetto del Regolamento si applicano le modalità di richiamo previste dallo Statuto e dalle Leggi Penali e Civili in vigore.